Art. 4.
(Requisiti per l'esercizio delle attività).

      1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 è consentito a chi ha frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che si conclude con il superamento di un esame finale teorico-pratico, per il conseguimento del titolo di «operatore del benessere».
      2. In caso di esercizio in forma di società, il requisito professionale di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono, sentite le associazioni regionali e delle province autonome di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione e di specializzazione per l'ottenimento della qualifica di cui al comma 1, nonché di appositi corsi di aggiornamento, la cui frequenza obbligatoria è prevista con cadenza almeno quinquennale.
      4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, predispone un marchio distintivo dei «centri benessere» autorizzati ai sensi della presente legge, con lo scopo di segnalare all'utente l'affidabilità del centro stesso riguardo al rispetto dei requisiti per

 

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l'esercizio dell'attività e delle norme igienico-sanitarie.
      5. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della qualifica di «operatore del benessere», appositi corsi integrativi, escludendo l'obbligo di superamento dell'esame teorico-pratico previsto dal comma 1.